Art. 1.

      1. Al nono comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo sono sospesi gli effetti del sequestro e della confisca se gli stessi beni vengono successivamente sottoposti a sequestro in un procedimento penale e tali effetti si estinguono ove venga disposta la confisca dei medesimi beni in sede penale».